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MAXXI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In queste pagine sono contenuti i titoli delle norme, degli atti e delle principali direttive europee
che costituiscono i testi di riferimento per le attività della Direzione generale e di specifico
interesseper i settori dell’architettura e dell’arte contemporanee. Per ogni norma è possibile accedere con link diretto al testo completo che, salvo casi specifici, risiede nelle pagine del
database del Ministero per i beni e le attività culturali, curato dall’Ufficio legislativo e pubblicato
sul sito Internet istituzionale, cui si può accedere per approfondimenti.

Normativa generale

Norme fondamentali di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e della
Direzione generale per l’architettura e l’arte contemporanee

  • Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n.368
    “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali” E’ il decreto di riforma del
    Ministero per i beni e le attività culturali, che introduce profonde innovazioni strutturali
    e assegna nuovi compiti nel settore della “promozione della cultura urbanistica e
    architettonica” (art. 2 comma d).


  • Legge 12 luglio 1999 n. 237
    “Istituzione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
    contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali
    ed interventi a favore delle attività culturali ” Istituisce il Centro per la documentazione
    e la valorizzazione delle arti contemporanee in Roma, nell’ambito del quale sono previsti il
    Museo delle Arti contemporanee e il Museo dell’architettura, prevedendo risorse finanziarie
    per la progettazione e la realizzazione della sede, per il funzionamento e per l’acquisizione
    di opere.


  • Direttiva del Ministro 17 gennaio 2002 n. 650
    “Attività della Direzione generale per l’architettura e l’arte contemporanee –
    Utilizzo delle strutture periferiche del Ministero”.
  • Direttiva del Segretariato generale 15 aprile 2002 n. 26921
    “Attività della Direzione generale per l’architettura e l’arte contemporanee – utilizzo
    delle strutture periferiche del Ministero”. La Direttiva del Segretariato generale, richiamando
    la precedente Direttiva del Ministro, definisce le modalità secondo le quali la Direzione generale
    per l’architettura e l’arte contemporanee si avvale della rete delle strutture periferiche del Ministero per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Altre norme di carattere generale

  • Decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273
    Trasformazione in fondazione dell’ente autonomo “La Triennale di Milano”, a norma
    dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59.

  • Decreto Legislativo 29 gennaio 1999 n.419
    Trasformazione dell’ente pubblico “la Biennale di Venezia” in persona giuridica privata,
    denominata ‘Società di cultura La Biennale di Venezia’.

  • Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.419
    “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14
    della legge 15 marzo 1997, n. 59” (art.8, trasformazione della Quadriennale di Roma in fondazione)

  • Decreto ministeriale 10 maggio 2001
    Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo
    dei musei. (Il Codice ha abrogato espressamente l’articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo
    1998, n. 112) 
     
  • Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
    “Modifiche al titolo V della Costituzione.
    E’ la legge che modifica il titolo V della Costituzione Italiana prevedendo, tra l’altro, l'attribuzione
    del potere esclusivo allo Stato in materia di "tutela dei beni culturali e ambientali" e inserendo,
    come potere concorrente tra Stato e Regioni, la valorizzazione degli stessi.

  • Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni 24 ottobre 2001.
    Documento in cui, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, le Regioni chiedono
    una maggiore definizione della ripartizione di funzioni tra Stato e Regioni in materia di tutela.

Paesaggio

Architettura
  • Disegno di legge "Legge quadro sulla qualità architettonica" (n. 2867)
    Il disegno di legge sulla qualità dell'architettura - redatto a cura dell'Ufficio legislativo del Ministero
    e della PARC, con il contributo del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori - afferma nei suoi principi generali che la Repubblica tutela la qualità della creazione architettonica, cui attribuisce rilevanza pubblica. Oltre a contenere norme promozionali e incentivanti
    per diffondere e promuovere la qualità dell'architettura e del progetto architettonico, per proteggere
    e tutelare le opere architettoniche del secondo Novecento, per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio, il disegno di legge prevede l'istituzione di un piano per la qualità delle costruzioni pubbliche. E' stato approvato dal Consiglio
    dei Ministri il 25 luglio 2003; attualmente è in corso l' iter parlamentare.


  • Legge 11 febbraio 1994 n.109 s.m.i.
    “Legge quadro in materia di lavori pubblici” (legge Merloni)

  • Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n.554.
    “Regolamento di attuazione della L.109/1994”

  • Legge 22 aprile 1941 n.633, e s.m.i.
    “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (artt. 20 e 23)
    La legge sulla protezione del diritto d’autore interviene anche sulle opere di architettura,
    specificando che, per le opere riconosciute di importante carattere artistico, spettano all’autore lo studio e l’attuazione delle eventuali modificazioni necessarie. Il riconoscimento di importante carattere artistico spetta al Ministero per i beni e le attività culturali e in particolare alla DARC.


  • R.D. 18 maggio 1942 n.1369
    “Regolamento per l’esecuzione della L.22 aprile 1941 n.633, per la protezione del diritto d’autore
    e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
    L’art.15 del Regolamento di esecuzione precisa le modalità di applicazione degli artt. 20 e 21 della
    legge 633/1941, e in particolare specifica la procedura con la quale viene riconosciuta l’importanza
    del carattere artistico.


  • Risoluzione sulla “Qualità architettonica dell’ambiente rurale e urbano” del Consiglio dell'Unione Europea n.13437/2000, adottata il 12 febbraio 2001
    La Risoluzione afferma che l’architettura è un aspetto fondamentale della storia, della cultura e del sistema di vita, rappresenta una forma essenziale di espressione artistica nella vita quotidiana dei cittadini, e costituisce il patrimonio di domani. Invita inoltre gli stati membri della Commissione a promuovere l’architettura, tenendo conto della qualità architettonica nelle proprie politiche, azioni
    e programmi.


  • Convenzione europea del paesaggio
    Firenze 20 ottobre 2000.
    La Convenzione, sottoscritta dagli stati membri del Consiglio d’Europa, ha come obiettivo primario l’attuazione di politiche e provvedimenti nazionali finalizzati alla salvaguardia, alla gestione ed alla pianificazione dei paesaggi d’Europa, al fine di conservarne e migliorarne la qualità.

  • Regione Emilia Romagna, Legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 
    "Norme per il recupero degli edifici storico - artistici e la promozione della qualità
    architettonica e paesaggistica del territorio.
Arte
  • Legge 29 luglio 1949, n. 717
    Norme per l’arte negli edifici pubblici.
    La legge, che si applica nel caso di esecuzione di nuovi edifici pubblici, obbliga le pubbliche amministrazioni a destinare una somma non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista
    nel progetto all’abbellimento degli stessi edifici mediante opere d'arte.


  • Legge 23 febbraio 2001 n.29  
    “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali”
    La legge prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali predisponga il “Piano per l’arte contemporanea”, al fine di incrementare il patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche
    mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, e individua le necessarie risorse finanziarie.